DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 47 del 20/12/2017 – Delibera – gara del 16/12/2017 S.ZACCARIA – JUVENTUS SPA
gara del 16/12/2017 S.ZACCARIA - JUVENTUS SPA
Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e degli assistenti arbitrali e i supplementi dell'arbitro e dell'assistente arbitrale nei quali viene attestato che per tutto il corso del secondo tempo venivano proferite gravi frasi ingiuriose nonché dal contenuto di grave discriminazione sessuale e religiosa nei confronti delle calciatrici locali in particolare del portiere e del capitano Tucceri della Società San Zaccaria; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensioni e percezione reale (circa 15 tifosi su un totale di trenta che occupavano la tribuna di provenienza delle frasi) a norma dell'art.11 n. 3 CGS ai fini della punibilità degli stessi; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art.16 n. 2 bis CGS
PQM
delibera di sanzionare la società Juventus SPA con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato tribuna (unico settore dove sono collocati tifosi nelle gare giocate in casa) privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di 1 (uno) anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violenza.