DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 21 del 27/09/2017 – Delibera – GARE DEL 10/09/2017

GARE DEL 10/09/2017

 il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo fatto ritualmente pervenire dalla ACD Imolese dal quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, delle calciatrici Cicci Francesca nata il 16/03/2002 e Giovagnoli Linda nata il 25/02/2002 tesserate per la società San Zaccaria, le quali non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non autorizzate all'attività agonistica dal Comitato Regionale Emilia-Romagna, così come previsto dall'art. 34 comma 3 e 3 bis delle NOIF; preliminarmente si rileva che il reclamo si riferisce anche alla gara di andata disputatasi in data 3/9/2017.In merito a questa non fu presentata dalla società ACD Imolese alcuna riserva scritta all’arbitro né preannuncio e reclamo nei termini perentori. Sul punto, pertanto, il reclamo in oggetto è da ritenersi fuori termine e inammissibile; in merito alla gara del 13/09/2017 si rileva che stante l'inammissibilità del reclamo riguardante la prima gara di andata, anche l'accoglimento sarebbe irrilevante per la società Imolese ai fini del passaggio del turno, dal che deriva una carenza di interesse della società reclamante; in ogni caso, codesto Ufficio, nell'evidenziare che la norma in esame è posta a tutela della salute delle calciatrici infrasedicenni, ed è quindi norma di estrema rilevanza, ha svolto rituali accertamenti presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna LND e rileva solo ai fini della decisione l'attestazione del detto Comitato Regionale nella quale si da atto dell'inadempienza della Società San Zaccaria di non aver richiesto alcuna autorizzazione per la stagione 2017-2018, ai sensi dell'art.34 co.3 delle NOIF, per le calciatrici Cicci Francesca e Giovagnoli Linda

PQM

 accogliendo il reclamo della Società ACD IMOLESE dispone ai sensi dell'art. 17 nº 4 del CGS; di infliggere alla Società San Zaccaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0, nonché l'ammenda di Euro 200,00; di inibire il dirigente responsabile Mariani Claudia della società San Zaccaria fino al 18.10.2017; di restituire la tassa di reclamo.

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