DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1315 del 09.05.2021 – Delibera – Gara del 8/ 5/2021 PETRARCA CALCIO A 5 SRL – FELDI EBOLI ARL Reclamo Società: Petrarca Calcio A 5

Gara del 8/ 5/2021 PETRARCA CALCIO A 5 SRL - FELDI EBOLI ARL

Reclamo Società: Petrarca Calcio A 5

La gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d'attesa della società Petrarca. A sua scusante la suddetta società rappresenta che l'assenza è stata causata dalla positività di quattro atleti al tampone Covid-19 pre-gara, ed invoca di conseguenza il riconoscimento della causa di forza maggiore prevista dalle vigenti norme delle NOIF, finalizzata a salvaguardare sia l'integrità fisica dei propri atleti, che, di riflesso dei calciatori della squadra avversaria. Pur prendendo atto delle motivazioni addotte, si deve rilevare che l'accertamento della positività di tre calciatori sia avvenuta in maniera irrituale, al di fuori delle prescritte specifiche procedure contemplate dal vigente protocollo anti Covid-19. Inoltre, non è stato disposto l'isolamento fiduciario per gli atleti risultati non positivi, che ,nella fattispecie alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia è elemento indispensabile per creare i presupposti della sussistenza della causa di forza maggiore, Tale carenza viene giustificata dalla ricorrente con il ristretto lasso di tempo intercorso tra la notificazione delle positività e l'imminenza della gara, alla quale si può obiettare che la società, in base all’organico residuo, avrebbe potuto comunque scendere in campo e disputare l'incontro.

PQM

Si considera la soc. Petrarca Padova rinunciataria alla disputa dell'incontro, comminandole la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6,la penalizzazione di un punto in classifica e la conseguente esclusione dal prosieguo della manifestazione. La tassa di reclamo viene addebitata.

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