DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 971 del 25.03.2021 – Delibera – GARA DEL 09/03/2021: ASD FUTSAL CORNEDO – ASD C5 PALMANOVA
GARA DEL 09/03/2021: ASD FUTSAL CORNEDO – ASD C5 PALMANOVA Reclamo proposto dalla Società: Futsal Cornedo Il Giudice Sportivo; esaminato il gravame in oggetto osserva: Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art.10 comma 6 del CGS,per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Marchese Niccolò in posizione irregolare. Sostiene la reclamante che il tesseramento del suddetto atleta risulterebbe viziato poiché effettuato in contrasto a quanto stabilito dall'art.103 bis, comma 5 delle NOIF. Si premette, al riguardo, che come sentenziato dalla terza sezione della Corte sportiva d'appello, con ordinanza del 15 marzo 2021, la competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti dei calciatori attiene in via esclusiva, ai sensi dell'art.88 del CGS al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti, ragion per cui è preclusa allo scrivente giudice sportivo la cognizione del caso in esame.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 858 del 12-03-2021 decide: di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Futsal Cornedo - Palmanova 6-6 la tassa di reclamo viene addebitata.