DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 910 del 18.03.2021 – Delibera – GARA DEL 03/03/2021: CUS CAGLIARI – CITTA’ DI THIENE Reclamo proposto dalla Società: Spartak Città di Thiene
GARA DEL 03/03/2021: CUS CAGLIARI – CITTA’ DI THIENE
Reclamo proposto dalla Società: Spartak Città di Thiene
Il Giudice Sportivo; In merito alla mancata disputa della gara in epigrafe, dovuta all’assenza della Società Città di Thiene, detta Società esperisce ricorso chiedendo la sussistenza di una causa di forza maggiore che le avrebbe impedito di intraprendere il viaggio verso la sede dell’incontro. La documentazione allegata, a sostegno della richiesta non è idonea di per se a certificare l’assoluta impossibilità di intraprendere il viaggio. Viene prodotta infatti, una dichiarazione di una agenzia di viaggi privata, resa nella medesima giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, nella quale si specifica che per il giorno 3 marzo due compagnie aeree non avevano più posti disponibili per lo scalo di Cagliari. Pur prendendo atto delle difficoltà immanenti che caratterizzano l’attuale periodo, si rileva che per poter rientrare nell’alveo della consolidata giurisprudenza attinente le cause di forza maggiore, la società avrebbe dovuto dimostrare di essersi attivata per tempo, valutando anche altre opzioni per effettuare la trasferta. La semplice nota allegata di per se non è sufficiente, tenuto conto che i calendari delle gare attinenti le singole competizioni vengono pubblicati con largo anticipo, proprio per consentire alle società di organizzarsi per tempo. Se ci si riduce al giorno stesso della gara, come nel caso di specie, la mancata partecipazione non può essere giustificata.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 794 del 05/03/2021 Decide: di comminare alla società Città di Thiene la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6 e la penalizzazione di un punto in classifica. Sussistono eque ragioni dovuto allo specifico periodo per non comminare ulteriori sanzioni pecuniarie a carico della predetta società.