DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 256 del 04.12.2020 – Delibera – GARA DEL 11/11/2020: SSD ARL CITTA’ DI SESTU – ASD S.S. LAZIO C5 Reclamo proposto dalla Società: Lazio C5
GARA DEL 11/11/2020: SSD ARL CITTA’ DI SESTU – ASD S.S. LAZIO C5 Reclamo proposto dalla Società: Lazio C5
Il Giudice Sportivo;
Esaminato il ricorso in oggetto osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.10 comma 6 del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in oggetto il calciatore Bueno Gaston Emiliano in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discenderebbe dalla circostanza che il suddetto atleta, squalificato per una gara in recidività in ammonizione con C.U.N.322 del 22.11.20218, allorquando nella stagione 2018-2019 militava nelle file della Società A.S.D. Bernalda, non abbia provveduto a scontare la suddetta squalifica nel corso dell’attuale stagione sportiva in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal legislatore sportivo all’art.22, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva. Il ricorso è fondato e viene accolto. Il summenzionato calciatore, infatti, nella stagione sportiva 2019/2020, si è trasferito all’estero in una società della Federazione Argentina ed al rientro in Italia è stato tesserato per l’attuale stagione sportiva presso la società S.S.D. A.R.L. Città di Sestu.
La squalifica a suo tempo comminata con C.U. 322/2018 andava quindi scontata secondo le nuove disposizioni del richiamato art.22 del C.G.S. nelle gare di Campionato, cosa che non è avvenuta in quanto nelle gare antecedenti a quella in oggetto di doglianza è stato sempre schierato. Ne consegue pertanto che ha preso parte all’incontro in posizione irregolare
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 176 del 17/11/2020 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla Società S.S.D. A.R.L. Città di Sestu la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.