DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 166 del 16.11.2020 – Delibera – GARA DEL 17/10/2020: SC DOMUS BRESSO – FCD MGM 2000 Reclamo proposto dalla Società: FCD MGM 2000
GARA DEL 17/10/2020: SC DOMUS BRESSO – FCD MGM 2000 Reclamo proposto dalla Società: FCD MGM 2000
Il Giudice Sportivo;
Esaminato il ricorso in oggetto osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Previtera Matteo in corso di squalifica. Il ricorso è fondato e viene accolto. Il calciatore in questione nella pregressa stagione sportiva 2019/2020, relativamente a gare di Coppa Italia, con C.U.N.504 del 15/1/2020, venne squalificato per una giornata effettiva di gara. Detta sanzione, conformemente alle modifiche apportate all’art.21, comma 7 del C.G.S., doveva essere scontata in gare di campionato, cosa che non è avvenuta in quanto nella distinta dei calciatori della società S.C. Domus Bresso, presentata all’arbitro, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.080 del 22/10/2020 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società S.C. Domus Bresso la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.