DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 746 del 12.03.2020 – Delibera – GARA DEL 15/02/2020: JUNIOR DOMITIA – SAN GERARDO POTENZA Reclamo proposto dalla Società: Junior Domitia

 

GARA DEL 15/02/2020: JUNIOR DOMITIA – SAN GERARDO POTENZA

Reclamo proposto dalla Società: Junior Domitia

Il Giudice Sportivo; esaminato il gravame in oggetto osserva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art 10,comma 6 del CGS ,per aver schierato nell'incontro in oggetto solamente sette calciatori formati, anziché gli otto previsti per le gare di serie B dalle specifiche disposizioni di cui al C.U. N.°1/2019. Il ricorso è fondato e viene accolto. Esaminando la distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società convenuta, i formati risultano essere solamente sette, essendo stato depennato dal predetto elenco il calciatore Dragonetti Emanuele

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N°666 del 19/02/2020 del decide: a)di accogliere il ricorso, comminando alla società San Gerardo la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 b)la tassa di reclamo non è dovuta

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