DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 739 del 05.03.2020 – Delibera – GARA DEL 02/02/2020: KICK OFF C5 FEMMINILE – S.S.LAZIO C5 Reclamo proposto dalla Società: S.S. Lazio C5
GARA DEL 02/02/2020: KICK OFF C5 FEMMINILE - S.S.LAZIO C5
Reclamo proposto dalla Società: S.S. Lazio C5
IL G.S. Con il reclamo in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6 lett. b del C.G.S. per aver schierato nella gara in oggetto un numero di calciatrici formate inferiore al limite minimo di sei previsto dal C.U. N. 1/2019 per le gare di Serie A Femminile. Controdeduce la convenuta sostenendo la correttezza del suo operato e chiedendo il rigetto della pretesa. La controversia verte sulla posizione della calciatrice Capra Debora riguardo alla quale gli uffici informatici centrali della FIGC hanno precisato che la nominata in questione non risulta formata come attestato dal tabulato della Società Kick Off. Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto, né può essere emendata la posizione della suddetta atleta con la produzione del certificato storico di residenza prodotto solamente in epoca posteriore alla data di effettuazione dell’incontro
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 594 del 04.02.2020 decide: - Di accogliere il ricorso, comminando alla Società Kick Off la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; - La tassa di reclamo non è dovuta.