DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 659 del 18.02.2020 – Delibera – GARA DEL 02/12/2020: ASD Frosinone Futsal Femminile – ASD BRC 1996 C5 Reclamo proposto dalla Società: ASD BRC 1996 C5

GARA DEL 02/12/2020: ASD Frosinone Futsal Femminile – ASD BRC 1996 C5

 Reclamo proposto dalla Società: ASD BRC 1996 C5

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto, osserva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 10, comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe un numero di calciatrici formate inferiore al numero minimo di sei prescrittto dal C.U. N. 1/2019 per le gare di A2 Femminile. Il ricorso è fondato e viene accolto. Esaminando la distinta di gara della Società convenuta presentata all’arbitro risulta dalla stessa depennata la calciatrice Tagliaferri Federica, la quale non ha preso parte all’incontro è di conseguenza risultano schierate solamente cinque calciatrici formate in spregio alle disposizioni del su menzionato C.U. N. 1/2019.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 592 del 04.02.2020 decide: - Di comminare alla Società Frosinone Futsal Femminile la punizione sportiva dalla perdita della gara col punteggio di 0 – 6; - La tassa di reclamo non è dovuta.

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