DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 477 del 07.01.2020 – Delibera – GARA DEL 04/12/2019: CYBERTEL ANIENE – ITALPOL C5 Reclamo proposto dalla Società: Italpol C5
GARA DEL 04/12/2019: CYBERTEL ANIENE – ITALPOL C5
Reclamo proposto dalla Società: Italpol C5
Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, osserva: con il gravame su menzionato, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10,comma 6 lett.b del CGS, per aver schierato nell'incontro in epigrafe due calciatori in posizione irregolare. in quanto squalificati Gli atleti in questione sono: Nuovo Gabriele e Faziani Tiziano i quali, con C.U. n.°191 del 25 10 u.s. vennero squalificati per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione ,detta sanzione avrebbe dovuto essere scontata nella successiva gara di Coppa Italia under 19 del 4 novembre: Carbognano - Cybertel Aniene, non disputatasi per formale rinuncia del Carbognano e conseguente annullamento della stessa. Di conseguenza, in virtù delle disposizioni di cui all'art.21,comma 4 del CGS,i su menzionati calciatori avrebbero dovuto scontare la squalifica nell'incontro successivo Italpol-Cybertel Aniene del 4 dicembre, cosa che non è avvenuta in quanto nella distinta di gara presentata all'arbitro i nominati in questione risultano inclusi tra i partecipanti al gioco.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 378 del 06-12-2019 si decide: di accogliere il ricorso, comminando alla Soc. Cybertel Aniene la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. la tassa di reclamo non è dovuta.