DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 384 del 09.12.2019 – Delibera – GARA DEL 23/11/2019: ASD BERGAMO C5 LA TORRE – ASD RHIBO FOSSANO
GARA DEL 23/11/2019: ASD BERGAMO C5 LA TORRE – ASD RHIBO FOSSANO
Reclamo proposto dalla Società: Bergamo C5 La Torre
Il Giudice Sportivo; Esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nella gara in questione tra gli otto calciatori formati, prescritti dalle specifiche norme diramate con C.U. N. 1/2019 per le gare di Serie B, solamente uno e non due nati dopo il 1.1.2000, non potendosi ricomprendere in tale novero il calciatore Biondini Maximiliano che pur essendo nato il 30/8/2002, non è formato in quanto calciatore proveniente da federazione estera. Il ricorso è fondato e viene accolto. Vista la distinta di gara presentata all’arbitro ed esperiti i doverosi accertamenti informatici, la tesi di parte attrice risulta veritiera.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 333 del 27.11.2019 decide: a) Di accogliere il ricorso, comminando alla Rhibo Fossano la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6. b) La tassa di reclamo non è dovuta.