DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 256 del 11.11.2019 – Delibera – GARA DEL 27/10/2019: ARCOBALENO ISPICA – AKRAGAS FUTSAL Reclamo proposto dalla Società: ARCOBALENO ISPICA

GARA DEL 27/10/2019: ARCOBALENO ISPICA – AKRAGAS FUTSAL

Reclamo proposto dalla Società: ARCOBALENO ISPICA

Il giudice sportivo, In merito alla mancata effettuazione dell'incontro in oggetto ,rileva che la Soc. Arcobaleno Ispica ha richiesto correttamente nei termini e secondo la procedura stabilita dall'art 55 delle NOIF che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore ostativa alla disputa della gara in epigrafe. la motivazione è da imputare alle avverse condizioni atmosferiche che hanno imperversato sulla città di Rosolini e che hanno indotto l'amministrazione comunale ad emanare in data 26 ottobre un ordinanza con la quale per salvaguardare l'incolumità pubblica veniva disposto tra l'altro e fino a cessate esigenze ,d'accedere al palazzetto di Tricomi sede deputata alla disputa dell'incontro in oggetto.

PQM

 a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 215 del 31/10/2019 ,si dà atto. nella fattispecie. della sussistenza di una causa di forza maggiore ostativa alla disputa dell'incontro richiamato in premessa e si rimettono gli atti alla divisione calcio a 5 per il seguito di competenza. la tassa di reclamo non è dovuta.

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