DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 860 del 02.04.2019 – Delibera – GARA DEL 09/02/2019: ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO – ASD CITTA’ DI ASTI Reclamo proposto dalla Società: Ossi C5 San Bartolomeo
GARA DEL 09/02/2019: ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO – ASD CITTA’ DI ASTI
Reclamo proposto dalla Società: Ossi C5 San Bartolomeo
Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto osserva: Con Il ricorso in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in epigrafe, contrariamente a quanto stabilisce il C.U.N.1/2018, in ordine alle gare del Campionato Nazionale Serie A2, un numero di calciatori formati inferiore ai 7 prescritti dalla suddetta normativa. Analizzando la distinta di gara presentata all’arbitro si rileva che effettivamente i calciatori formati sono solamente sei, e più precisamente: Selhami Hounza, Negro Wiliam, Fazio Roberto, Pellegrino Stefano, Ongari Gianluca, Sciama Lorenzo Salvatore.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva al C.U. N° 639 del 13/02/2019 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Città di Asti C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.