DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 859 del 02.04.2019 – Delibera – GARA DEL 02/03/2019: P.G. JASNAGORA ASD- ASD CITTA’ DI THIENE C5 Reclamo proposto dalla Società: P.G. Jasnagora

GARA DEL 02/03/2019: P.G. JASNAGORA ASD- ASD CITTA’ DI THIENE C5

Reclamo proposto dalla Società: P.G. Jasnagora

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto osserva: Con Il ricorso in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in epigrafe, in spregio alle disposizioni previste per le gare del Campionato Nazionale Serie A2 Femminile dal C.U.N.1/2018, un numero di calciatrici inferiori a 6. Analizzando la distinta di gara presentata all’arbitro si rileva effettivamente che le calciatrici formate sono solamente cinque, e più precisamente: Dal Ponte Chiara, Valente Sofia, Vencato Sofia, Maddalena Anna, Lorenzi Miriam.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva al C.U. N° 748 del 06/03/2019 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Città di Thiene Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di Euro 300,00 per aver schierato solamente nove calciatrici, anziché le dieci prescritte, nella gara di che trattasi; b) - la tassa di reclamo non è dovuta.

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