DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 736 del 01.03.2019 – Delibera – GARA DEL 03/02/2019: A.S.D. CITTA” DI FALCONARA – S.S.D. TERNANA FEMMINILE Reclamo proposto dalla Società: Città di Falconara
GARA DEL 03/02/2019: A.S.D. CITTA” DI FALCONARA – S.S.D. TERNANA FEMMINILE
Reclamo proposto dalla Società: Città di Falconara
Il Giudice Sportivo; Riguardo al ricorso in oggetto osserva: Con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi solamente 5 calciatrici formate, anziché le 6 previste dalle specifiche disposizioni per le gare di Serie A Femminile diramate con C.U.N.1/2018. Il ricorso è infondato e viene respinto. Dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti è risultato che in data 1 Febbraio 2019 è stata presentata presso la Divisione la certificazione riguardante la formazione per residenza anagrafica attinente la calciatrice Cipriani Eleonora. Ne consegue pertanto che, stante la regolarità della documentazione prodotta, la suddetta atleta è rientrata a pieno titolo nel novero delle calciatrici formate che hanno preso parte all’incontro svoltosi in data 3 febbraio, in epoca successiva quindi al perfezionamento della posizione in narrativa
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U.N.605 del 05/02/2019 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Città di Falconara – S.S. D. A.R.L: Ternana Calcio Femminile 0 - 1; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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