DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 735 del 01.03.2019 – Delibera – GARA DEL 09/02/2019: A.S.D. BARLETTA C5 – A.S.D. ACADEMY FUTSAL MARGLIANO Reclamo proposto dalla Società: A.S.D. Barletta C5
GARA DEL 09/02/2019: A.S.D. BARLETTA C5 – A.S.D. ACADEMY FUTSAL MARGLIANO
Reclamo proposto dalla Società: A.S.D. Barletta C5
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto osserva: Con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi un numero di calciatori “formati” inferiore al numero di sette stabilito dalle specifiche disposizioni per i campionati di A2 maschile dal C.U.N.1/2018. Il ricorso è fondato e viene accolto. Esaminando la distinta dei calciatori presentata dalla società convenuta all’arbitro ed esperiti i dovuti accertamenti informatici, si rileva che hanno preso parte all’incontro solamente sei atleti formati anziché i sette previsti.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.639 del 13/02/2019 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Academy Futsal Marigliano la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) di comminare inoltre alla Società A.S.D. Academy Futsal Marigliano l’ammenda di Euro 1.000,00 per aver inserito nella distinta di gara solamente nove calciatori, contravvenendo a quanto specificatamente disposto dal C.U.N.44/2018 che prevede nelle gare di A2 l’impiego minimo di 10 atleti; c) la tassa di reclamo non è dovuta.