DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 624 del 07.02.2019 – Delibera – GARA DEL 05/01/2019: A.S.D. Futsal Ruvo – A.S.D.2019 Futura Matera Reclamo proposto dalla Società: Futsal Ruvo
GARA DEL 05/01/2019: A.S.D. Futsal Ruvo – A.S.D.2019 Futura Matera
Reclamo proposto dalla Società: Futsal Ruvo
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo inoltrato dalla Soc. ASD Futsal Ruvo avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con Il gravame in epigrafe, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver non schierato nella gara di che trattasi tra i calciatori formati nati dopo il 01.01.1198 almeno due elementi, così come stabilito dalle specifiche disposizioni concernenti i campionati di Serie B, diramate con C.U.N. 1/2018. Il ricorso è fondato e viene accolto in quanto tra i formati ricompresi tra i nati dopo il 01.01.1198 è indicato Rochi Matheus Eduardo che nato il 28/03/2000risulta, a seguito degli accertamenti esperiti, non formato in quanto tesserato per la F.I.G.C. dal 23.10.2018 come calciatore proveniente da federazione estera
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 504 del 09/01/2019 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Soc. 2019 Futura Matera la punizione sportiva della perdita dell’incontro col punteggio di 0– 6; b) - la tassa di reclamo non è dovuta.