DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 532 del 15.01.2019 – Delibera – GARA DEL 29/11/2018: A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA – G.S. GIOVINAZZO CALCIO A 5

GARA DEL 29/11/2018: A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA – G.S. GIOVINAZZO CALCIO A 5

Reclamo proposto dalla Società: G.S. Giovinazzo Calcio A 5

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: Con Il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato un numero di calciatori formati nati dopo il 1 gennaio 1999 superiore al numero minimo di cinque prescritto dalle specifiche disposizioni contemplate dal C.N.1 del 6/7/2018 per le gare dei Campionati Under19. Il ricorso è infondato e viene respinto. Esperiti gli opportuni accertamenti risultano schierati nella gara in oggetto dalla compagine Manfredonia Calcio a 5 solamente cinque calciatori formati nati dopo il 1.1.1999.L’equivoco nasce dal fatto che in sede di redazione della distinta dei calciatori presentata all’arbitro la società convenuta incorreva in un errore materiale indicando tra i partecipanti al gioco erroneamente il calciatore ARDO’ Francesco Pio nato il 10/7/1999, anziché quello effettivamente presente ARDO’ Ugo nato il 30/3/2001.L’arbitro all’atto dell’appello provvedeva a far rettificare il nominativo e gli estremi del documento di riconoscimento del suddetto atleta, senza però aver avuto cura di modificare contestualmente l’anno di nascita che rimaneva quello del calciatore assente nato come detto il 10/7/1999. Ciò posto si precisa che la partecipazione dei calciatori del Manfredonia alla gara in esame risulta corretta e che non vi è stata alcuna violazione delle disposizioni di cui al C.U.N.1/2018

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 419 del 19/12/2018 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Manfredonia - Giovinazzo 3 - 2; b) - la tassa di reclamo viene addebitata.

 

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