DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 531 del 15.01.2019 – Delibera – GARA DEL 25/11/2018: A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB – A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO

GARA DEL 25/11/2018: A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB – A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO

Reclamo proposto dalla Società: Itria Fooball Club

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto regolarmente prodotto nei termini rileva: Con Il reclamo in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6 prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato tra i calciatori formati nati dal 1 gennaio 1999 in poi AMERICO MATHEUS DOS SANTOS in posizione irregolare in quanto non formato. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti il suddetto atleta tesserato in data 10/10/2018 quale dilettante proveniente da federazione estera non risulta formato. Ne consegue pertanto che ha preso parte all’incontro in posizione irregolare

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 350 del 28/11/2018 decide: a) di comminare alla società Virtus Rutigliano la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) - la tassa di reclamo non è dovuta. c) la tassa di reclamo non è dovuta.

 

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