DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 530 del 15.01.2019 – Delibera – GARA DEL 18/11/2018: A.S.D. DECIMA SPORT CAMP – A.S.D. CALCIO FEMMINILE PADOVA Reclamo proposto dalla Società: Decima Sport Camp
GARA DEL 18/11/2018: A.S.D. DECIMA SPORT CAMP – A.S.D. CALCIO FEMMINILE PADOVA
Reclamo proposto dalla Società: Decima Sport Camp
Il Giudice Sportivo; Esaminato il ricorso in oggetto regolarmente prodotto nei termini rileva: Con Il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro richiamato in epigrafe solamente cinque calciatrici formate anziché le sei prescritte dalle specifiche disposizioni contemplate dal C.I.1/2018-2019 per le gare di Serie A2 Femminile. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dopo laboriosi accertamenti esperiti presso il sistema informatico centrale è risultato che delle dieci calciatrici indicate nella distinta di gara presentata all’arbitro solo 5 risultavano essere formate in data antecedente alla disputa dell’incontro, mentre tutte le altre hanno perfezionato la procedura di formazione per residenza in epoca successiva ricompresa tra il 19 ed il 26 novembre. Ne consegue pertanto la violazione della normativa dianzi citata.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 316 del 21/11/2018 decide: a) di comminare alla società ASD Calcio Padova Femminile la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) - la tassa di reclamo non è dovuta.
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