DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 412 del 14.12.2018 – Delibera – Gara del 12/12/2018 CLN CUS MOLISE – ATHLETIC FOOTBALL Ricorso presentato dalla Società: CUS MOLISE

Gara del 12/12/2018 CLN CUS MOLISE - ATHLETIC FOOTBALL

Ricorso presentato dalla Società: CUS MOLISE

Il Giudice sportivo ,in merito al gravame in epigrafe proposto correttamente nei termini dal Cus Molise, osserva; Con il reclamo in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 17 comma 5 lettera a del CGS per aver schierato nell'incontro in oggetto, tra i calciatori formati, contrariamente a quanto stabilito nel C.U. n°1/2018 per le gare dei campionati under 19,sei elementi nati nel 1999,superando in tal modo il numero massimo di 5 previsto dalla normativa dianzi richiamata. Il reclamo è fondato e viene accolto. Infatti, esaminando la distinta dei calciatori della società convenuta presentata all'arbitro ed esperiti gli opportuni accertamenti al sistema informatico, risultano inseriti tra i partecipanti al gioco sei atleti nati nel 1999. Ne consegue pertanto la conclamata violazione della disposizione più sopra esposta.

P.Q.M.

si decide di accogliere il ricorso, comminando alla società Athletic Football la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; la tassa di reclamo non è dovuta

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