DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 407 del 13.12.2018 – Delibera – GARA DEL 02/12/2018: AQUILE MOLFETTA – FUTSAL RUVO Reclamo proposto dalla Società: FUTSAL RUVO

GARA DEL 02/12/2018: AQUILE MOLFETTA – FUTSAL RUVO

Reclamo proposto dalla Società: FUTSAL RUVO

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini e correttamente notificato alla controparte secondo le modalità contemplate dall’art. 33 comma 5 del CGS, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a del CGS per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Caradonna Marco nato il 02/09/2003 privo della specifica autorizzazione a svolgere attività agonistica così come previsto dall’art. 34 delle NOIF. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il C.R. Puglia è risultato che il nominativo di cui non è stata rilasciata l’autorizzazione a svolgere attività agonistica. Ne consegue, pertanto, che ha preso parte all’incontro in posizione irregolare.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 386 del 06/12/2018 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Aquile Molfetta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.

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