DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 29.11.2018 – Delibera – GARA DEL 11/11/2018: FUTSAL CORNEDO – FUTSAL GIORGIONE Reclamo proposto dalla Società: Futsal Cornedo

GARA DEL 11/11/2018: FUTSAL CORNEDO – FUTSAL GIORGIONE

Reclamo proposto dalla Società: Futsal Cornedo

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto dalla Società Futsal Cornedo avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il gravame in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. a del CGS per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati inferiore a quello previsto dalle specifiche disposizioni diramate per i Campionati Under 19 dal C.U. N. 56/2018. In particolare la ricorrente lamenta la carenza di formazione riguardo al calciatore Fraccaro Davide contro deduce la ricorrente sostenendo la piena leceità della sua condotta. Il ricorso è fondato e viene accolto. Si premette innanzitutto che ai sensi del precitato C.U. N. 56/2018 nelle gare di Under 19 le società debbono impiegare un numero di calciatori formati pari all’80% del numero dei calciatori indicati in distinta. Nella gara di che trattasi la Società Futsal Giorgione avendo indicato 12 calciatori, doveva schierarne almeno 10 formati. Questo non è avvenuto in quanto per l’atleta più sopra indicato la formazione per residenza risulta perfezionata nel sistema informatico solamente in data 14 novembre 2018. Ne consegue pertanto che il nominativo di cui sopra ha preso parte all’incontro svoltosi in data 11 novembre 2018 in posizione irregolare.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 284 del 14.11.2018 decide: di comminare alla Società Futsal Giorgione la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; la tassa di reclamo non è dovuta.

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