DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 308 del 16.11.2018 – Delibera – GARA DEL 14/10/2018: PAVIA C5 – SPORTS TEAM Reclamo proposto dalla Società: Sports Team
GARA DEL 14/10/2018: PAVIA C5 – SPORTS TEAM
Reclamo proposto dalla Società: Sports Team
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini e correttamente notificato alla controparte secondo le modalità contemplate dall’art. 33 comma 5 del CGS, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a del CGS per aver schierato nella gara in epigrafe i calciatori Polli Alessandro e Zucca Andrea privi della specifica autorizzazione a svolgere attività agonistica così come previsto dall’art. 34 delle NOIF ed il calciatore Bensi Denis non ancora quindicenne. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il C.R. Lombardo è risultato che Polli Alessandro e Zucca Andrea hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere attività agonistica in data 18 ottobre 2018 in epoca quindi posteriore alla data di disputa dell’incontro avvenuto il 14 ottobre. Riguardo invece al calciatore Bensi Denis nato il 22 novembre 2003 si precisa che non poteva prendere parte in alcun modo all’incontro non avendo ancora compiuto 15 anni come peraltro stabilito dall’art. 34 comma 3 delle NOIF.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. 142 del 17/10/2018 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Pavia la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.