DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 251 del 07.11.2018 – Delibera – GARA DEL 13/10/2018: CIAMPINO ANNI NUOVI – MIRAFIN Reclamo proposto dalla Società: Ciampino Anni Nuovi
GARA DEL 13/10/2018: CIAMPINO ANNI NUOVI - MIRAFIN
Reclamo proposto dalla Società: Ciampino Anni Nuovi
Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: con il ricorso di che trattasi, la parte attrice chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5 lett. a del CGS per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore COSTA PINTO PAULO NUNO in posizione irregolare in quanto squalificato. A sostegno di tale argomentazione la ricorrente afferma che il suddetto atleta nella passata stagione sportiva 2017/2018, allorquando militava nelle file della Società Gymnastic Studio venne squalificato per una giornata effettiva di gara con C.U. N. 236 del 20.11.2017. Detta sanzione non venne mai scontata in quanto la Società d’appartenenza non si presentò né alla partita successiva né a quelle ulteriori in calendario venendo esclusa dal prosieguo del campionato con conseguente svincolo dei calciatori tesserati. A seguito di ciò il calciatore COSTA PINTO PAULO NUNO in data 18.01.2018 venne tesserato per una Società della federazione Romena ove rimase fino al termine della stagione 2017/2018. In data 21.9.2018 il nominato in questione viene tesserato per la Società Mirafin prendendo parte alla prima giornata di gara della Coppa della Divisione e venendo anche squalificato per una giornata di gara (C.U. N. 55/2018) che sconta nella prima giornata di gara del campionato di A2. In data 13.10.2018 partecipa alla gara richiamata in oggetto senza che per altro risulti scontata la squalifica comminatagli col su menzionato C.U. N. 236/2017. Contro deduce la convenuta affermando che la squalifica di che trattasi avrebbe dovuto essere scontata nel campionato estero a seguito della concessione del transfert internazionale ed in alternativa avrebbe dovuto essere la FIGC a precisare alla nuova Società d’appartenenza l’eventuale residuo di sanzione ancora da scontare. Tale tesi non può essere condivisa. Inoltre nessun addebito di mancata comunicazione può essere elevato alla FIGC in quanto le norme derivanti ai sensi del combinato disposto dagli articoli 53 NOIF e 22 comma 5 del CGS automaticamente consolidano a carico dell’interessato la sanzione inflitta, indipendentemente da qualsivoglia eventuale comunicazione. Premesso quanto sopra, esaminati i comunicati ufficiali pertinenti al caso di specie, nonché espletate le opportune indagini presso l’archivio dell’ufficio tesseramenti si è accertato che il calciatore COSTA PINTO PAULO NUNO alla data del 13 ottobre u.s. doveva ancora scontare la squalifica per una giornata di gara comminatagli nella stagione 2017/2018. Poiché dalla distinta dei calciatori del MIRAFIN presentata all’arbitro il nominativo del suddetto atleta risulta inserito, si deduce che ha preso parte all’incontro con posizione irregolare
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 139 del 17.10.2018 decide: a) di comminare alla Società MIRAFIN la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.