DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 249 del 07.11.2018 – Delibera – GARA DEL 07/10/2018: SARLENITANA FEMMINILE – DONNA STYLE 21 Reclamo proposto dalla Società: Sarlenitana Femminile
GARA DEL 07/10/2018: SARLENITANA FEMMINILE – DONNA STYLE 21 Reclamo proposto dalla Società: Sarlenitana Femminile
Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto, osserva: con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17. Comma 5 lett. a del CGS per aver schierato nella gara in questione solamente cinque calciatrici formate anziché le si prescritte dalle specifiche norme previste per le gare di Serie A2 Femminile dal C.U. N. 1/2018. Dall’esame della distinta presentata all’arbitro e l’indagine esperita presso il sistema informatico centralizzato della FIGC effettivamente risultano aver preso parte all’incontro solamente cinque calciatrici formate anteriormente al 7.10.2018, mentre tutte le altre dichiarazioni di residenza per formazione sono state definite in data 9 e 10 ottobre 2018. Ne consegue pertanto che hanno preso parte all’incontro in posizione irregolare.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 112 del 10.10.2018 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Dona Style la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.