DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 224 del 02.11.2018 – Delibera – GARA DEL 21/10/2018: Tombesi – Real Dem Reclamo proposto dalla Società: Tombesi

GARA DEL 21/10/2018: Tombesi – Real Dem

Reclamo proposto dalla Società: Tombesi

Il Giudice Sportivo; Rilevato che la gara in esame non è stata disputata per un erronea indicazione del campo di gioco da parte della struttura amministrativa della Divisione Calcio a 5, che indicava nel programma gare come luogo di disputa dell’incontro il Palazzetto dello Sport di Ortona, anziché il Palazzetto dello Sport di Villa Caldari, impianto comunicato ad inizio Campionato dalla Società ricorrente per le gare di Under 19. Considerato che nessun addebito può essere ascritto alla Società Tombesi per la mancata disputa dell’incontro, ne tantomeno può essere valutata la richiesta della Società Real Dem di veder applicata nei confronti della Società Tombesi la punizione sportiva della perdita della gara per una presunta responsabilità derivante dalle norme dell’art. 17 del CGS

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 172 del 21/10/2018 si decide di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti connessi alla disputa dell’incontro. Nulla è dovuto per il presente reclamo.

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