DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 219 del 31.10.2018 – Delibera – GARA DEL 13/10/2018: PRO PATRIA – BAGNOLO Reclamo proposto dalla Società: BAGNOLO

GARA DEL 13/10/2018: PRO PATRIA - BAGNOLO

Reclamo proposto dalla Società: BAGNOLO

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in epigrafe, regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, lettera A, del CGS per aver schierato nell’incontro sopra menzionato il calciatore Diolaiti Luca in posizione irregolare di tesseramento; il ricorso è fondato e viene accolto, in quanto dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti il nominativo in questione risulta tesserato presso la società Pro Patria San Felice ASD solo a far tempo dal 16.10.2018. Ne consegue, pertanto, che ha preso parte all’incontro richiamato in oggetto disputatosi in data 13.10.2018 in posizione irregolare.

PMQ

Decide: A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 138 del 16.10.2018 decide: A) di accogliere il ricorso, comminando alla società Pro Patria San Felice ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; B) la tassa di reclamo non è dovuta.

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