DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 25.10.2018 – Delibera – GARA DEL 13/10/2018: FENICE VENEZIA MESTRE – CITTA” DI MESTRE Reclamo proposto dalla Società: Città di Mestre

 

GARA DEL 13/10/2018: FENICE VENEZIA MESTRE – CITTA” DI MESTRE

 Reclamo proposto dalla Società: Città di Mestre

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto dalla Società avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 17 comma 5 lett. A del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Tenderini Alvise in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la ricorrente che il suddetto atleta nato il 19/05/1996, nella stagione sportiva 2017/2018 abbia preso parte in qualità di fuori quota a gare del campionato regionale Under 21 del comitato regionale Veneto venendo squalificato per 6 giornate effettive di gara come dal C.U. N°94 emanato dal C.R. Veneto, in data 16/05/2018. Di conseguenza non poteva prendere parte all’incontro richiamato in premessa in quanto ancora in corso di squalifica. Tale tesi è condivisibile in quanto, benché la squalifica sia stata comminata per la gara di campionato Under 21, il calciatore, non essendo più in età da poterla scontare nella suddetta competizione, precisando che la partecipazione a tale competizione in qualità di fuori quota non è utile al fine di scontare la squalifica suddetta, la stessa deve essere scontata, conformemente al combinato disposto degli art. 19 e 22 del CGS, per la parte eventualmente residua, nelle gare ufficiali che la prima squadra disputa nella corrente stagione sportiva. Poiché dalla distinta dei calciatori della ASD Fenice Venezia Mestre presentata all’arbitro, il nominativo di Tenderini Alvise appare inserito, risulta che lo stesso ha partecipato all’incontro richiamato in oggetto in posizione irregolare.

P.Q.M

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 138 del 16/10/2018, decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla Società Fenice Venezia Mestre la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. b) La tassa di reclamo non è dovuta.

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