DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 25.09.2018 – Delibera – GARA DEL 22/09/2018: ACTIVE NETWORK FUTSAL – S.S. LAZIO C5 Reclamo proposto dalla Società S.S. LAZIO C5
GARA DEL 22/09/2018: ACTIVE NETWORK FUTSAL – S.S. LAZIO C5
Reclamo proposto dalla Società S.S. LAZIO C5
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto dalla Società Lazio C5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 17 comma 5 lett. A del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Di Girolamo Nicholas in posizione irregolare di tesseramento. Sostiene la convenuta, con apposite controdeduzioni, che la tardiva registrazione al sistema informatico del nominato in questione non le può essere imputato avendo espletato tutte le procedure di rito. Pur prendendo atto di queste affermazioni, lo scrivente Giudice Sportivo non può non rilevare come il calciatore Di Girolamo Nicholas abbia partecipato alla gara in oggetto senza essere tesserato per la Società convenuta.
P.Q.M
Visti gli art. 17, 24, 29 del CGS decide: a) Di comminare alla Società Active Network la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. b) La tassa di reclamo non dovuta.