DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 617 del 02.03.2018 – Delibera – GARA DEL 03/02/2018: ASD REAL DEM – ASD FUTSAL ALTAMURA Reclamo proposto dalla Società ASD FUTSAL ALTAMURA
GARA DEL 03/02/2018: ASD REAL DEM – ASD FUTSAL ALTAMURA
Reclamo proposto dalla Società ASD FUTSAL ALTAMURA
Il Giudice Sportivo; Rilevato che la società Futsal Altamura, dopo aver preannunciato reclamo avverso l’esito della gara, in data 04.02.2018, inviava le relative motivazioni a sostegno oltre i termini previsti dall’art.29 comma 8 lettera B del C.G.S.; infatti le suddette motivazioni anziché essere trasmesse entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro, ovvero entro il 07.02.2018, pervenivano in data 08.02.2018;tale condotta costituisce motivo di improcedibilità e di conseguenza di inammissibilità del gravame di che trattasi.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 498 del 06/02/2018 decide: a)di respingere il reclamo, dichiarandolo inammissibile, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Real Dem Calcio a 5 – Futsal Altamura 7 - 7; b(la tassa di reclamo viene addebitata.