DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 616 del 02.03.2018 – Delibera – GARA DEL 14/02/2018: ASD BARLETTA CALCIO A 5 – ASD FUTSAL FUORIGROTTA Reclamo proposto dalla Società ASD BARLETTA CALCIO A 5
GARA DEL 14/02/2018: ASD BARLETTA CALCIO A 5 – ASD FUTSAL FUORIGROTTA
Reclamo proposto dalla Società ASD BARLETTA CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in epigrafe, osserva: Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi i calciatori Ruggiero Luca, nato l’1.10.2002, e Severino Zavala Josè Alfredo, nato il 21.11.2002, privi della specifica attestazione di maturità agonistica prevista dall’art.34 delle N.O.I.F.. Il ricorso è infondato e va respinto, in quanto il Comitato Regionale Campano, con C.U.N.70 del 02.02.2018, rilasciava ai nominativi di cui sopra le prescritte autorizzazioni previste ex art.34, comma 3 delle N.O.I.F.. Ne consegue pertanto che, essendosi disputata in data 14.2.2018 la gara oggetto di contestazione, i due nominati atleti vi hanno preso parte in posizione regolare
P.Q.M.
decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Barletta Calcio a 5 – Futsal Fuorigrotta 3 - 7; b) la tassa di reclamo viene addebitata.