DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 527 del 13.02.2018 – Delibera – GARA DEL 06/01/2018: ASD Ossi C5 San Bartolomeo – ASD Bea Sport C5 Reclamo proposto dalla Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo
GARA DEL 06/01/2018: ASD Ossi C5 San Bartolomeo – ASD Bea Sport C5
Reclamo proposto dalla Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Dos Santos Alves Lucas Matheus in posizione irregolare in quanto squalificato. Il ricorso è infondato e va respinto. Dagli accertamenti esperiti si precisa che il calciatore di che trattasi, originariamente squalificato per quattro giornate di gara con C.U.N.235 del 20/11/2017, vedeva ridotta la sanzione a sole tre giornate dalla Corte Sportiva D’Appello con decisione pubblicata sul C.U. N.53 del 30 novembre 2017. La squalifica risulta integralmente scontata in quanto il nominato in questione non ha preso parte alle gare: Prato-BEA Sport Calcio a 5 del 25.11.2017,BEA Sport Calcio a 5 – Leonardo del 2.12.2017 e Olimpus Roma-BEA Sport Calcio a 5 del 16.12.2017
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 412 del 11/01/2018 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Ossi C5 San Bartolomeo – BEA Sport C5 1 - 2; b) la tassa di reclamo viene addebitata.