DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 526 del 13.02.2018 – Delibera – GARA DEL 31/01/2018: ASD OLIMPUS – ASD SS LAZIO C5 Reclamo proposto dalla Società ASD OLIMPUS

GARA DEL 31/01/2018: ASD OLIMPUS - ASD SS LAZIO C5

Reclamo proposto dalla Società ASD OLIMPUS

Il Giudice Sportivo; Riguardo al gravame in oggetto giova premettere che l’incontro di che trattasi è stato vinto dalla Società ricorrente col punteggio di 6-4, la quale, ciò nonostante, ritiene opportuno coltivare il presente ricorso per ottenere principalmente dallo scrivente giudice sportivo un’interpretazione delle norme di cui all’art. 40 quinques delle NOIF tenuto conto che le risposte ai quesiti formulati precedentemente ad altri organi della FIGC non hanno contribuito a risolvere le perplessità. Premesso che non è compito del giudice sportivo formulare pareri, ma solo provvedere a definire le controversie indicate dall’art. 29 del CGS, si ritiene comunque doveroso entrare nel merito e decidere il reclamo, considerato che la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva prevista dall’art. 17, comma 5 lett. A del CGS sostenendo che nella gara in epigrafe la S.S. Lazio Calcio a 5 abbia schierato la calciatrice Da Silva Borges Luisa Mayora in posizione irregolare. Tale supposizione discende dalla lettura dell’art. 40 quinques delle NOIF riguardante il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Calcio a 5 che espressamente prevede che: “le Società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea che siano stati tesserati per Società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno”. Orbene, poiché la S.S. Lazio Calcio a 5 risulta aver già tesserato in data 21.08.2017 il giocatore Pereira Ribeiro Gedson Alexandre avente stato di extracomunitario, a detta della ricorrente il dettato dell’art. 40 quinques delle NOIF sarebbe stato violato. Da qui la richiesta dell’applicazione nei confronti della convenuta della comminatoria prevista dall’art. 17 comma 5 lett. A. Tale tesi decisamente contestata dalla convenuta che sostiene la regolarità del proprio operato non è condivisibile. La precitata disposizione dell’art. 40 quinques riguarda tutte le Società che disputano campionati maschili o femminili, stabilendo ovviamente che per comparto di attività possa essere tesserato un solo atleta extracomunitario già tesserato all’estero. Nel caso di specie, poiché la S.S. Lazio Calcio a 5 svolge doppia attività essendo iscritta sia alla Serie A maschile che alla Serie A femminile con due distinte compagini, correttamente si è avvalsa della facoltà di tesserare un calciatore ed una calciatrice extracomunitaria proveniente da Federazione estera per ambedue le competizioni, senza peraltro incorrere nella violazione delle norme di cui al precitato art. 40 quinques delle NOIF. Una diversa interpretazione, conforme a quella della ricorrente, paradossalmente determinerebbe disparità di trattamento in danno di quelle Società che svolgono doppie attività, arrecando un ingiusto vantaggio a favore di quelle che svolgono solo attività maschile o femminile e causando detrimento alle prime che vedrebbero limitata la facoltà di tesseramento ad un solo atleta o ad una sola calciatrice extracomunitaria. Ad avviso dello scrivente giudice sportivo, l’intenzione del legislatore è solo quella di limitare il tesseramento di atleti extracomunitari, senza peraltro incidere o condizionare gli organici di quelle Società che svolgono doppie attività. Pertanto i due atleti extracomunitari tesserati dalla S.S. Lazio Calcio a 5 sia per la Società maschile, che per quella femminile sono in posizione regolare ed hanno titolo a prendere parte alle rispettive competizioni.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 490 del 02/02/2018 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Olimpus Roma – S.S. Lazio Calcio a 5 6 – 4; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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