DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 336 del 15.12.2017 – Delibera – GARA DEL 09/12/2017: ORSA.ALIANO / VOLARE POLIGNANO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. ORSA.ALIANO

GARA DEL 09/12/2017: ORSA.ALIANO / VOLARE POLIGNANO

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. ORSA.ALIANO

Il Giudice Sportivo; Rilevato che la società ORSA. ALIANO ha preannunciato reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, senza rispettare i termini abbreviati imposti per le ultime due giornate del girone di andata del campionato di serie B dal CU N. 86/A della FIGC del 30/10/2017, che prevedono l’inoltro delle motivazioni entro le ore 12 del giorno successivo a quello della disputa dell’incontro; Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 29, comma 4 lett. B del CGS; Considerato, inoltre, che ai sensi del’art. 33 comma 8 del CGS, il reclamo, anche se soltanto preannunciato, e gravato della relativa tassa;

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 314 del 13/12/2017 delibera: A) di dichiarare inammissibile il reclamo B) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente punteggio : ORSA. ALIANO- VOLARE POLIGNANO 0-2; C) di addebitare sul conto della società ORSA. ALIANO la tassa di reclamo.

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