DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 315 del 13.12.2017 – Delibera – GARA DEL 05/11/2017: ASSOPORTO MELILLI / GIULIANO FIORNI Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Giuliano Fiorini
GARA DEL 05/11/2017: ASSOPORTO MELILLI / GIULIANO FIORNI
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Giuliano Fiorini
Il Giudice Sportivo; rilevato che in merito alla mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d’attesa, la società Giuliano Fiorini ha invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore caratterizzata da un guasto meccanico al bus che trasportava la squadra, che lo avrebbe costretto ad una sosta di circa due ore nei pressi del casello autostradale di S. Gregorio (CT) per le riparazioni occorrenti. Considerato tuttavia che tali affermazioni non risultano suffragate da prove documentali quali ad esempio la fattura dell’intervento del carro attrezzi, la certificazione rilasciata dalla polizia stradale attestante che sul pulmino in avaria era presente la compagine calcistica, l’ora in cui è stato effettuato l’intervento d’assistenza e l’ora in cui il problema meccanico è stato risolto. Tenuto conto che tale omissione non giustifica la mancata presentazione della società. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 196 del 08/11/2017
decide:
- di considerare la società Giuliano Fiorini rinunciataria e come tale le viene comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia. - Si dispone altresi che sia tenuta a corrispondere alla società Assoporto Melilli l’importo di euro 250,00 quale rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione dell’incontro.