DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 208 del 10.11.2017 – Delibera – GARE DEL 14/10/2017: Pol. Sammichele – Salinis Reclamo proposto dalla Società Pol.- Sammichele
GARE DEL 14/10/2017: Pol. Sammichele - Salinis
Reclamo proposto dalla Società Pol.- Sammichele
Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto rileva: con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. A del C.G.S. per aver schierato nella gara in oggetto il calciatore Raymondo Da Silva Marcelo in posizione irregolare di tesseramento. In particolare è sostenuto che il predetto calciatore non “sarebbe in regola con le prescrizioni che disciplinano il tesseramento di calciatori extracomunitari” senza peraltro aver cura di suffragare tale assunto con adeguata certificazione documentale. Per la soluzione di tale controversia è stato interpellato il competente ufficio Tesseramenti il quale con specifica nota inviata in data 30 ottobre ha precisato che il calciatore in questione è regolarmente tesserato presso la società ASD Salinis a decorrere dal 11/08/2017. Si deduce pertanto che nel rilasciare il tesseramento l’ufficio competente abbia acquisito tutta la documentazione necessaria, approvandone la regolarità.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 108 del 18/10/2017 si stabilisce: a) Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Sammichele – Salinis 3 - 4 b) b) La tassa di reclamo viene addebitata.