DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 205 del 10.11.2017 – Delibera – GARE DEL 15/10/2017: Bellator Ferentum – Stone Five Fasano Reclamo proposto dalla Società Stone Five Fasano

GARE DEL 15/10/2017: Bellator Ferentum – Stone Five Fasano

Reclamo proposto dalla Società Stone Five Fasano

Il Giudice Sportivo, Esaminato il gravame in oggetto, osserva: con il reclamo di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. a del C.G.S. per aver schierato nella gara in esame la calciatrice Chiesa Paula Agostina in posizione irregolare di tesseramento. Dalle indagini espletate presso il competente ufficio Tesseramenti, alle risultanze delle quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, la calciatrice in questione risulta tesserata presso la società Bellator Ferentum a decorrere dal 25 Settembre 2017, essendo stata ritenuta dal predetto ufficio la documentazione prodotta “conforme alle vigenti norme regolamentari in materia di calciatrice non professionista di nazionalità italiana proveniente da federazione estera”.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N°° 106 del 17/10/2017 decide: a) Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Bellator Ferentum – Stone Five Fasano 5 – 2 b) La tassa di reclamo viene addebitata.

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