DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 10.10.2017 – Delibera – GARE DEL 24/09/2017: KICK OFF C5 FEMMINILE – CITTA’ DI FALCONARA Reclamo proposto dalla Società CITTA’ DI FALCONARA
GARE DEL 24/09/2017: KICK OFF C5 FEMMINILE – CITTA’ DI FALCONARA
Reclamo proposto dalla Società CITTA’ DI FALCONARA
Il Giudice Sportivo, Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: Con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, sostenendo che la stessa si sia disputata si di un terreno di gioco la superficie del quale , limitatamente a quel che concerne il campo per destinazione, non sarebbe conforme alle vigenti disposizioni inerenti gli impianti sportivi. Premesso che tale doglianza di per se non comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in quanto la il caso in esame non rientra tra le motivazioni previste dall’art. 17 del C.G.S., si precisa che dall’esame del verbale di omologazione del palazzetto del centro sportivo Enrico Mattei, sito in Via Caviaga n°4 a San Donato Milanese, il materiale del terreno di gioco è indicato in “linoleum”. Poiché per terreno di gioco si intende sia il rettangolo di gioco che il campo per destinazione, la pretesa della ricorrente è da ritenersi infondata. A riprova di quanto sopra lo stesso direttore di gara, nel valutare la riserva scritta formulata dalla società Città Di Falconara prima dell’inizio dell’incontro, cosi come previsto dall’art.29 commi 5 e 6 del C.G.S., la respingeva affermando che la superficie del rettangolo risultava liscia, piana senza asperità di sorta, conforme quindi al verbale di omologazione affisso nello spogliatoio.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N°42 del 27/09/2017 decide: - Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Kick Off Femminile C5 – Città Di Falconara 5-0 - La tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.