DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 836 del 30.03.2017 – Delibera – GARE DEL 04/03/2017: Alma Juventus Fano – Civitella Sicurezza Reclamo proposto dalla Società Alma Juventus Fano

GARE DEL 04/03/2017: Alma Juventus Fano – Civitella Sicurezza

Reclamo proposto dalla Società Alma Juventus Fano

Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini ,osserva: con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore Palusci Saverio in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata effettiva di gara con C.U. N°455 del 18/01/2017. La questione è già stata esaminata e definita dallo scrivente Giudice Sportivo con provvedimento adottato nel C.U. N° 756 del 14/03/2017 e riguardante la partita Tenax Castellfidardo – Civitella Sicurezza Pro ove è stato accertato che la squalifica sopra menzionata è stata scontata dal calciatore di che trattasi nella gara Cus Macerata – Civitella Sicurezza Pro del 04/02/2017. Ne consegue, pertanto, che il nominato in questione ha preso parte a pieno titolo alla gara richiamata in epigrafe

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui il C.U. N° 715 del 07/03/2017 si decide: a)di omologare il risultato conseguito dalla squadra al termine dell’incontro, Alma Juventus Fano – Civitella Sicurezza Pro 3 - 4. La b)tassa di reclamo viene addebitata.

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