DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 833 del 30.03.2017 – Delibera – GARE DEL 18/02/2017: Augusta 1986 – Pol. Sammichele Reclamo proposto dalla Società: Pol. Sammichele
GARE DEL 18/02/2017: Augusta 1986 – Pol. Sammichele
Reclamo proposto dalla Società: Pol. Sammichele
Il Giudice sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U.N° 641 del 21/02/2017; -rilevato che la società Sammichele non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe: - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art.29, co.4, lett.b); -considerato, inoltre, che ai sensi dell’art.33 co.8, il reclamo, anche se soltanto preannunciato, è gravato dalla relativa tassa;
P.Q.M.
Delibera:
a) Di dichiarare inammissibile il reclamo; b) Di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente punteggio Augusta - Sammichele 5 – 4; c) Di addebitare sul conto della società Sammichele la tassa di reclamo.