DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 830 del 30.03.2017 – Delibera – GARE DEL 18/02/2017: Ossi S. Bartolomeo-Bagnolo Reclamo proposto dalla Società: Ossi S. Bartolomeo
GARE DEL 18/02/2017: Ossi S. Bartolomeo-Bagnolo
Reclamo proposto dalla Società: Ossi S. Bartolomeo
Il Giudice sportivo, Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva. Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 lett. A del CGS per aver schierato nell'incontro di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate per le gare di serie B con il C.U N. 1/2016. Dall'esame della distinta dei calciatori della Società Bagnolo presentata all'arbitro e dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramenti, risulta corretto l'impiego dei sei calciatori tesserati presso la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, dei quali uno nato dopo il 31 Dicembre 1994. Non risulta invece soddisfatto il secondo requisito che prevede l'ulteriore impiego di tre calciatori che siano cittadini italiani uno dei quali nato dopo il 31 Dicembre 1994, in quanto mancano due calciatori italiani, uno dei quali nato dopo il 31/12/1994.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 646 del 21/02/2017 decide: a) Di comminare alla società Bagnolo la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) La tassa di reclamo non viene addebitata.