DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 829 del 30.03.2017 – Delibera – GARE DEL 04/03/2017: Fenice Veneziamestre -Imolese
GARE DEL 04/03/2017: Fenice Veneziamestre -Imolese
Reclamo proposto dalla Società: Imolese Il Giudice sportivo, rilevato che il gravame in oggetto attiene a decisioni di natura tecnica e disciplinare, adottate dall’arbitro nel corso dell’incontro, la cognizione delle quali, ai sensi dell’art.29 comma 3 del C.G.S., è sottratta alla sindacabilità dello scrivente G.S., lo respinge dichiarandolo inammissibile.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 723 del 08/03/2017 decide: a) Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Fenice Veneziamestre - Imolese 3 – 2; b) La tassa di reclamo viene addebitata.