DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 778 del 17.03.2017 – Delibera – GARE DEL 23/02/2017: Olimpia Regium – Mattagnanese Reclamo proposto dalla Società Olimpia regium
GARE DEL 23/02/2017: Olimpia Regium - Mattagnanese
Reclamo proposto dalla Società Olimpia regium
Il Giudice Sportivo , Con il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, prevista dall’art.17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Henrique Alexandre Douglas, in posizione irregolare di tesseramento. Dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti il nominato in questione risulta tesserato per la società Mattagnanese a decorrere dal 03/02/2017, ne consegue pertanto che aveva titolo a prendere parte all’incontro richiamato in oggetto, svoltosi il 25/02/2017.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 691 del 01/03/2017 , decide: a) Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Olimpia Regium Mattagnanese 4 – 9: b) La tassa di reclamo viene addebitata.