DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 777 del 17.03.2017 – Delibera – GARE DEL 11/01/2017: OLIMPIA REGIUM – BAGNOLO Reclamo proposto dalla Società Bagnolo

GARE DEL 11/01/2017: OLIMPIA REGIUM - BAGNOLO

Reclamo proposto dalla Società Bagnolo

Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. a del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore Arton Kodra in posizione irregolare in quanto squalificato per 4 giornate effettive di gara con C.U. N°606/2015, allorquando militava nelle file del Bagnolo. Sostiene la ricorrente che il nominato in questione non abbia mai provveduto a scontare la squalifica in quanto nella stagione sportiva successiva aveva militato nel Futsal Fabbrico società che partecipava al campionato Regionale C2 dell’Emilia Romagna solo a far tempo dal 12 Dicembre 2016 il calciatore Kodra Arton viene dato in prestito all’Olimpia Regium ed essendo ancora in età da prendere parte a gare di U.21 viene schierato dalla nuova società di appartenenza nella gara richiamata in epigrafe. La richiesta d’applicazione della comminatoria prevista dall’art.17 comma 5 lett. a del C.G.S. è motivata dalla supposizione che non avendo partecipato la società Futsal Fabbrico al campionato Nazionale Under 21 il nominato di che trattasi non abbia mai scontato le giornate di squalifica comminategli. Controdeduce la convenuta sostenendo il corretto impiego del calciatore in questione che avrebbe scontato la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della società Futsal Fabbrico, in quanto detta Società non prendeva parte al campionato Nazionale U.21.

Il ricorso è infondato e viene respinto. Opera infatti, nella fattispecie, il dettato dell’art.22 comma 6 del C.G.S. che nello specificare che le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate debbano essere scontate anche per il solo residuo nella stagione successiva, stabilisce che, qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, derogando in tal senso alle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo art.22. Di conseguenza avendo analiticamente esaminato le distinte dei calciatori presentate all’arbitro dalla società Futsal Fabbrico nelle gare disputate nel corso del campionato Regionale C2 della stagione 2015/2016 la squalifica appare scontata non risultando schierato per un numero di gare compatibili col provvedimento sanzionatorio cui sopra menzionato. Ne consegue pertanto che Arton Kodra ha preso parte a pieno titolo all’incontro di che trattasi.

P.Q.M

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 434 del 13/01/2017 decide: a) Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Olimpia Regium – Bagnolo 6 – 5 b) La tassa di reclamo viene addebitata.

 

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