DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 707 del 03.03.2017 – Delibera – GARE DEL 18/02/2017: CUS MOLISE – FUTSAL RUVO Reclamo proposto dalla Società FITSAL RUVO
GARE DEL 18/02/2017: CUS MOLISE – FUTSAL RUVO
Reclamo proposto dalla Società FITSAL RUVO
Il Giudice sportivo, Esaminato il ricorso in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: Con il gravame in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lettera a per aver schierato nell’incontro di che trattasi un calciatore in posizione irregolare in quanto non tesserato. Il ricorso è infondato è viene respinto. Dagli accertamenti esperiti tutti i calciatori del CUS Molise che hanno preso parte all’incontro risultano regolarmente tesserati. Ne consegue, pertanto, che hanno preso parte a pieno titolo alla gara di che trattasi.
P.Q.M
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N° 646 del 21/02/2017 si decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: CUS Molise – Futsal Ruvo 7 – 2. b) La tassa di reclamo viene addebitata.