DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 683 del 27.02.2017 – Delibera – GARA DEL 22/02/2017: LECCO C5 – REAL CORNAREDO Reclamo proposto dalla Società : REAL CORNAREDO

GARA DEL 22/02/2017: LECCO C5 – REAL CORNAREDO

Reclamo proposto dalla Società : REAL CORNAREDO

Il Giudice sportivo, in merito alla gara in oggetto rileva che è pervenuto da parte della soc. Real Cornaredo in ,data 23.2 alle ore 12.03 un preannuncio di reclamo. Al riguardo si precisa che ai sensi delle disposizioni diramate con C.U. 77/a F.I.G.C del 21 novembre 2016,la gara in oggetto rientra tra quelle per le quali sono stati disposti l'abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Di conseguenza la società ricorrente doveva inoltrare le motivazioni complete a sostegno delle proprie doglianze entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della disputa dell'incontro e cioè entro le ore 12.00 del 23 febbraio. Risulta invece pervenuto ,peraltro oltre l'orario stabilito, solamente un preannuncio di reclamo ,del quale, in virtù della normativa dianzi richiamata, non si terrà in alcun conto.

P.Q.M

a scioglimento della riserva di cui al C.U.N° 665 del 24/02/2017 decide: a) Per tali motivi, visto il C.U 77/a F.I.G.C e l'art.29 comma 4 lett. b del C.G.S., si respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile e di conseguenza si omologa il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: Lecco - Real Cornaredo 8-0 b) la tassa di reclamo viene addebitata.

 

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