DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 677 del 24.02.2017 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società: RHIBO FOSSANO

 

Reclamo proposto dalla Società: RHIBO FOSSANO

Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi, il calciatore Costa Joao Renato, in posizione irregolare in quanto squalificato. Il ricorso è infondato e viene respinto. Infatti il nominato in questione risulta tesserato presso la società convenuta a far tempo dal 02/12/2016, come confermato dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti con C.U. N° 18/ TFN – Sez. Tesseramenti del 20/02/2017. Di conseguenza, dagli accertamenti esperiti, risulta aver scontato nelle giornate del 10/12/2016 e del 17/12/2016 la squalifica per due giornate effettive di gara comminatagli con C.U. N°309 del 07/12/2016.

P.Q.M

a scioglimento della riserva di cui al C.U.N° 487 del 25/01/2017 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Rhibo Fossano – Città di Asti 3 – 4. b) la tassa di reclamo viene addebitata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it