DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 25.02.2021 -Campionato Serie D – Delibera – RENDE CALCIO 1968 SRL – MARINA DI RAGUSA
RENDE CALCIO 1968 SRL - MARINA DI RAGUSA
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla RENDE CALCIO 1968 SRL, con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. MARINA DI RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore MAURO FRANCESCO, schierato in campo dalla A.S.D. MARINA DI RAGUSA con il n. 7 sin dall'inizio della gara, nonostante al medesimo, con C.U. n. 104 del 10 febbraio 2021, fosse stata comminata una squalifica di una gara per somma di ammonizioni, non ancora scontata; - lette le controdeduzioni dell'A.S.D. MARINA DI RAGUSA in cui la società dichiara di essersi attenuta a quanto disposto dall'art. 137, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, relativa ai Campionati Regionali. - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata, essendo quella del 14 febbraio 2021 la prima partita disputata dall'A.S.D. MARINA DI RAGUSA a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che prevede ed irroga la sanzione di cui sui discorre. - rilevato che, il calciatore MAURO FRANCESCO è stato inserito in distinta e impiegato dal primo minuto nella gara del 14 febbraio 2021,di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere al l'A.S.D. MARINA DI RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare il contributo tassa di reclamo.